STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

“ SELTRAVET Centro Studi”

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita con sede legale in Mariglianella (NA) Via G. Marconi n. 107 l’Associazione di volontariato denominata “SELTRAVET Centro Studi”, Fondatore, Presidente e Legale rappresentante dott Giuseppe Tranchese.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità

L’Associazione opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione si prefigge lo scopo:

– di divulgare, attraverso libero confronto e diffusione  cultura scientifica, umanistica, artistica in tutte le loro forme.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

– organizzare mostre;

– organizzare dibattiti, conferenze e convegni;

– organizzare spettacoli e concerti;

– pubblicazioni a mezzo stampa cartacea e digitale nonché indire manifestazioni coerenti con i suoi principi.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Art.4

Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualifica di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

c) per esclusione;

d) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l ‘Associazione;

e) per decesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

Si precisa che possono essere soci delle ODV solo persone fisiche e non altri enti. 

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;

d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale,

spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

COSTITUZIONE

Art.7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art.8

L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo;

c. elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;

d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

e. delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;

f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Alternativamente può essere indicato: “mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione”.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, tuttavia, il Fondatore ed attuale Presidente, dott. Giuseppe Tranchese, al fine di tutelare i principi e gli scopi per i quali è stata costituita l’Associazione, si riserverà, a tempo illimitato, di esprimere giudizio finale ed insindacabile, sulle nomine dei Membri, sulle decisioni e sulle eventuali modifiche che si vogliano apportare allo Statuto. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, tuttavia, il Fondatore ed attuale Presidente, dott. Giuseppe Tranchese, al fine di tutelare i principi e gli scopi per i quali è stata costituita l’Associazione, si riserverà, a tempo illimitato, di esprimere giudizio finale ed insindacabile, sulla gestione dell’Associazione stessa.

Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) predisporre il bilancio;

c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Come citato nell’art. 9 del presente Statuto, il Fondatore ed attuale Presidente, dott. Giuseppe Tranchese, al fine di tutelare i principi e gli scopi per i quali è stata costituita l’Associazione, si riserverà, a tempo illimitato, di esprimere giudizio finale ed insindacabile, sulle nomine dei Membri, sulle decisioni e sulle eventuali modifiche che si vogliano apportare allo Statuto, anche quando rivestirà in futuro la carica di Past President.

Art.11

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.13

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Nola.

Art.14

Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.